Normative

Principi normativi

  • l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il decesso;
  • l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  1. la disposizione testamentaria del defunto;
  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o in difetto del parente più prossimo in grado di parentela e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi, l’intenzione alla cremazione dovrà essere manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso;
  4. Per minori o persone interdette occorre la volontà manifestata dai legali rappresentanti;
  • La dispersione dei resti in natura, nel rispetto della volontà del defunto, può essere eseguita unicamente in aree a ciò appositamente destinate: all’interno del cimitero , all’interno del crematorio , in natura (fiumi, laghi, mare, aree verdi in genere o in aree private) sempre previa l’autorizzazione del comune di competenza e capitaneria di porto (in mare);
  • la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione cui il defunto risultava iscritto o in mancanza, dal personale autorizzato dal comune/crematorio;
  • fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentirne l’identificazione anche durante il trasporto al luogo di dispersione mediante i dati anagrafici apposti sulla stessa.

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